Antonello Talerico - Consigliere Regione Calabria
Skip to content
Palazzo-Jole-Santelli

Chi sono

Nato a Firenze il 09 Aprile 1978,
sposato e padre di tre figlie Giada, Azzurra e Asia.

Avvocato cassazionista,

Consigliere del consiglio nazionale forense,

Consigliere regionale – Regione Calabria:
componente commissione regionale contro il fenomeno della ndrangheta,
componente commissione regionale affari istituzionali,
affari generali e normativa elettorale.

Consigliere comunale Catanzaro,
componente commissione comunale attivita’ economiche e produttive.

Professore a contratto in materia di ordinamento forense, deontologia e procedimento disciplinare presso la scuola specializzazione professioni legali – Università Magna Graecia di Catanzaro.

Commissario regionale NOI Moderati (Calabria)

Già presidente del consiglio dell’ordine distrettuale degli avvocati di Catanzaro,
già’ direttore fondazione scuola forense Catanzaro,
gia’ segretario consiglio distrettuale di disciplina di Catanzaro,
già consigliere del consiglio distrettuale dell’ordine degli avvocati di Catanzaro.
Componente comitato di indirizzo Università Magna Graecia di Catanzaro,
componente comitato di indirizzo università Unical di Cosenza.
Procuratore e fiduciario per Cisl medici – Calabria.
Già componente del comitato etico per le sperimentazioni cliniche istituito presso l’azienda ospedaliera Mater Domini (e policlinico) di Catanzaro, esperto in materia di responsabilità medica sanitaria e diritto sanitario, consulente e procuratore di vari enti pubblici, curatore fallimentare presso il tribunale di Catanzaro.
Già consigliere nazionale Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA),
Già presidente sezione AIGA distretto di Catanzaro e provincia, relatore, organizzatore e moderatore in vari convegni tematici di diritto civile, penale, amministrativo, lavoro, deontologia, tributario.
Autore di alcune pubblicazioni giuridiche.

" E' stato il più giovane Presidente di un ordine distrettuale d'Italia di sempre "

Dalla mia pagina facebook

il CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ANNO 2024/2025 ⏰️ Inizio lezioni scolastiche: - 16 settembre 2024, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, 🔚 Fine lezioni scolastiche : - 7 giugno 2025 nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, 🔚 Fine lezioni scolastiche : - 30 giugno 2025 nella scuola dell'infanzia ❌️❌️ Le date di inizio e di fine lezioni scolastiche, che come prescritto dal calendario sono inderogabili❌️❌️ 🌲Vacanze Natalizie: - 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 🐣 Vacanze Pasquali: - 17 al 22 aprile 2025 ⏳️Totale attività didattica: - 202 giorni ❌️❌️Oltre i giorni riconosciuti come festività nazionali, la Regione Calabria ha riconosciuto che NON si effettuino lezioni nelle seguenti date: - sabato 2 novembre 2024 Commemorazione dei defunti - sabato 26 aprile 2025 interfestivo - venerdì 2 e sabato 3 maggio 2025 interfestivi. ❗️❗️Ogni istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, potrà adattare il calendario scolastico regionale in relazione alle esigenze che derivano dal Piano dell’offerta formativa, previa comunicazione all’Ente Locale, alla Regione e all’USR Calabria, garantendo, però, il rispetto del numero dei giorni (202) indicati dal calendario scolastico 📝 Giorni di festività: - tutte le domeniche - 1 novembre, festa di Tutti i Santi - 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione - 25 dicembre, Natale - 26 dicembre, Santo Stefano - 1 gennaio, Capodanno - 6 gennaio, Epifania - Il giorno di lunedì dopo Pasqua - 25 aprile, Anniversario della Liberazione - 1 maggio, Festa del Lavoro - 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica - Festa del Santo Patrono

20
1 Comments

Con il nuovo codice l'affidamento diretto viene vietato per le concessioni. Il chiarimento del Mit nella risposta ai quesiti di due stazioni appaltanti. L'ufficio legale di supporto del Mit, con due distinti pareri (nn. 2409 e 2441 entrambi del 17 aprile 2024), affronta alcuni aspetti relativi alla concessione ed in particolare, sulla possibilità (o meno) in vigenza di nuovo codice, di utilizzare il procedimento amministrativo dell'affidamento diretto (ex art. 50 del decreto legislativo 36/2023). Le concessioni di importo sotto soglia comunitaria La prima questione posta (e risolta con il parere n. 2409/2024 ) è relativa alla possibilità di utilizzare, o meno, l'affidamento diretto per una concessione di servizi di importo inferiore ai 140 mila euro. Fin dal quesito si evidenzia che il nuovo codice, a differenza del pregresso, non consentirebbe l'utilizzo dell'affidamento diretto neppure in caso di micro-importi e ciò emergerebbe anche dalla recente giurisprudenza. Nel caso di specie si cita la sentenza del Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. II, n. 344/2023 in cui si legge che nel sottosoglia, per le concessioni, «sarebbe previsto espressamente che gli enti concedenti procedano all'affidamento di un contratto () esclusivamente mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara». La sottolineatura, come anche si legge nel riscontro, emerge effettivamente dall'articolo 187 del nuovo codice (espressamente rubricato «Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea») in cui si prevede l'obbligo di attivare la procedura negoziata con almeno 10 operatori, ove esistenti, con obbligatoria applicazione del criterio della rotazione. Il riscontro conferma quanto chiaramente esplicitato nelle norme e, pertanto, si afferma che «la stazione appaltante potrà affidare la concessione sotto-soglia mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ex art. 187 del d.lgs. 36/2023, o, in alternativa, potrà agire ai sensi dell'art. 182 e ss. del Codice». Per effetto di quanto, prosegue l'ufficio di supporto, «è quindi escluso il ricorso all'affidamento diretto»

4

Gli incentivi 2% per le funzioni tecniche svolte dal personale delle Pa sono destinati esclusivamente ai #dipendenti. Niente bonus per il presidente dell'in house. La precisazione dell'Anac in risposta alla richiesta di una società controllata da una Regione sulla distribuzione dei premi destinati ai tecnici della Pa. Gli incentivi 2% per le funzioni tecniche svolte dal personale delle Pa sono destinati esclusivamente ai dipendenti. Per questo è impossibile riconoscere il premio al presidente del consiglio di amministrazione di una società in house. Anche nel caso in cui abbia svolto attività di Rup e direttore dell'esecuzione delle procedure di acquisto beni e servizi. La precisazione arriva dall'Autorità Anticorruzione (parere di Funzione consultiva n. 16 del 26 marzo) in risposta alla richiesta di chiarimento arrivata dalla società in house controllata da una Regione. Il quesito riguardava la possibilità di riconoscere l'incentivo del 2% al presidente del Cda dell'in house.

3

#Graduatorie, #stabilizzazioni, #progressioni verticali e #concorsi. La sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa. Dobbiamo fare subito una rassicurazione sugli idonei delle graduatorie dell'anno 2023. Per le graduatorie adottate sino allo scorso anno nessun pericolo (la questione era rimasta aperta per le modifiche apportate all'articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, succedutesi in un limitato arco temporale, prima con l'articolo 1-bis del Dl 44/2023 -convertito in legge 74/2023- e poi dell'articolo 28-ter del Dl 75/2023 (convertito in legge 112/2023). Si tratta della norma cosiddetta 'taglia idonei' ovvero quella che prevede che il numero degli idonei (dopo l'ultimo candidato vincitore) non sia superiore al 20% dei posti messi a concorso. Il Tar Lazio Roma, sezione II-ter, nella sentenza 2 aprile 2024, n. 6389 , ha ritenuto che la seconda modifica apportata dal Dl 75/2023 abbia congelato 'in blocco' la normativa introdotta con il Dl 44/2023 sul cosiddetto 'taglia idonei', differendone la portata innovativa a decorrere dalle procedure indette successivamente. Pertanto, per i bandi anteriori alla data di entrata in vigore della legge 112/2023, non rilevano più le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo (il meccanismo del 'taglia idonei'). SALVE QUINDI TUTTE LE GRADUATORIE DALLA MANNAIA DEL TAGLIO DEGLI IDONEI. PROCEDURE di #STABILIZZAZIONE: La clausola ostativa prevista nel bando avviso/selezione per procedura di stabilizzazione (ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del Dlgs 75/2017) consistente nell'avere il candidato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato al momento della proposta di assunzione (oltre che a quello di presentazione della domanda) è stata ritenuta coerente con la ratio ricavabile dalla lettura combinata dei primi due commi del citato articolo 20. Ossia quella di prevedere un eccezionale «meccanismo di passaggio da una condizione di lavoro temporaneo (pregressa o ancora in essere) a una condizione di lavoro a tempo indeterminato, sicché, cessata la prima posizione (come nel caso in cui il lavoratore abbia conseguito un contratto a tempo indeterminato e abbia abbandonato il precedente contratto a tempo determinato), non vi è più margine per poter accedere alla procedura riservata». Lo aveva già indicato il Come precisato dal Consiglio di Stato, sezione III, nella sentenza 3 febbraio 2020, n. 872 ed ora è stata fatta propria dal Tar Lazio Roma, sezione V-ter, nella sentenza 9 aprile 2024, n. 6836 . TITOLI VALUTABILI NELLE #PROGRESSIONI VERTICALI. La possibilità di valutare anche in sede di progressioni verticali titoli ulteriori, in quanto riconosciuti assimilabili e/o equivalenti ai titoli espressamente previsti dal bando, si fonda, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sul «criterio della prevalenza della natura sostanziale» del titolo, a prescindere dalla qualificazione giuridica, il quale consente di ritenere equiparabili ai master i corsi di perfezionamento post laurea che presentino le «medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale» è quanto ha stabilito il Tar Sicilia Catania sezione II, nella sentenza 5 aprile 2024, n. 1319 . Di conseguenza, l'amministrazione non può ritenere equiparati (e attribuire il punteggio) quando per determinati titoli risultino soddisfatti solo alcuni dei requisiti di cui sopra, ossia la durata dei corsi pari ad un anno accademico e la previsione di un esame finale. Nel caso specifico un Comune aveva stabilito nel proprio regolamento sulle progressioni verticali l'attribuzione di punteggio per master universitari di I livello, master universitari di II livello, dottorati di ricerca, diplomi di specializzazione conseguiti in corsi universitari post laurea per il cui accesso sia richiesta la laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento. #PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CONCORSO. La commissione esaminatrice deve stabilire, fin dalla prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione di tutte le prove concorsuali; pertanto ed inequivocabilmente sia delle prove scritte che delle prove orali. In tal senso recita espressamente il primo periodo dell'articolo 12, comma 1, del Dpr 487/1994, a mente del quale: «1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove». All'assenza dei criteri si correla anche l'insufficienza del voto numerico, essendo impossibile ricostruire l'iter logico seguito dalla commissione nel valutare le prove. È quanto affermato dal Tar Lazio Roma, sezione V, nella sentenza 18 marzo 2024, n. 5361 .

7

Oggi anche su Raiuno alla cerimonia dell'inaugurazione dell’anno giudiziario del Cnf alla presenza del Ministro della Giustizia e delle più alte cariche del mondo della giustizia.

46
4 Comments

Roma. Cerimonia inaugurazione anno giudiziario Cnf alla presenza del Ministro della Giustizia e di tutte le alte cariche del sistema giudiziario (Cassazione, Csm, Corte Costituzionale, etc.) e quindi anche l'Avvocatura com le sue rappresentanze territoriali.

125
11 Comments